Grazie all’avvocato Piergiorgio Beccari e a Marco Mosaici, Sales Director B2B di Arval BNP Paribas Group, entriamo nelle pieghe degli aspetti legali e pratici delle coperture di vetture nuove e usate: da quelle obbligatorie per legge alle estensioni facoltative o commerciali. Tipologie, durata, funzionamento. Un tema spesso sottovalutato, ma che nasconde parecchie insidie. Anche per le officine
Quello delle garanzie è uno dei temi caldi del settore automotive eppure è spesso sottovalutato, dato per scontato o affrontato in modo superficiale. Almeno finché non s’incorre in qualche contestazione da parte dei clienti, ossia quando oramai è tardi.
Nell’ambito di un momento altamente formativo, dedicato alla rete di operatori professionali che rivendono sul mercato i veicoli usati ex noleggio provenienti dalla flotta Arval, Marco Mosaici, Sales Director B2B presso Arval BNP Paribas Group, ha sottoposto una serie di domande all’avvocato Piergiorgio Beccari, presidente di ADIRA (Associazione Operatori Indipendenti della Rete Aftermarket), esperto di normative automotive e consulente aziendale della filiera aftermarket, chiedendogli di approfondire i vari aspetti di questo argomento: definizione, differenze tra garanzia legale e commerciale, obblighi, garanzie estese e pacchetti di manutenzione, gestione delle pratiche e dei contenziosi. Una preziosa guida pratica per tutti gli operatori.
Come si definisce la garanzia nel settore automobilistico, quali finalità assolve e chi sono i soggetti coinvolti?
La garanzia di conformità rappresenta un impegno formale, un obbligo sotto il profilo giuridico, che viene assunto dal venditore e dal produttore, volto ad assicurare che il bene, nel nostro caso l’automobile, sia conforme ai requisiti stabiliti dalla legge (nello specifico la normativa tecnica alla base dell’omologazione) o dagli accordi contrattuali.
Per usare un’espressione di semplice intuizione, occorre che l’auto venduta sia idonea, sotto ogni profilo, all’uso alla quale è destinata. La garanzia serve, dunque, a fornire una tutela al consumatore-automobilista nel momento in cui emergano difetti o vizi che non erano visibili o conoscibili al momento dell’acquisto. Si evita così che il proprietario debba sostenere delle spese non dovute o non preventivate per problemi che non sono causati da un uso scorretto del veicolo.
È, quindi, uno strumento fondamentale che serve anche a creare fiducia nel mercato, riducendo i rischi quando si acquista un’auto nuova o usata.
I soggetti coinvolti nella garanzia sono sostanzialmente tre:
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il primo attore è chi compra il bene, nel nostro caso il proprietario/automobilista;
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un’altra figura centrale nella normativa vigente è il venditore, responsabile della conformità dell’auto al momento della vendita, nonché sempre il primo referente del cliente in caso di problemi, ed è anche colui che deve fornire tutte le informazioni sulla garanzia, in modo chiaro e trasparente;
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infine, il produttore, ossia la casa automobilistica, che ovviamente dal punto di vista della responsabilità si pone accanto al venditore e può essere anche il soggetto che offre garanzie aggiuntive rispetto a quelle base previste dalla legge, ampliando così la tutela che viene assicurata all’automobilista.
Un esempio pratico è il signor Mario Rossi che si reca in un autosalone e acquista una vettura usata, immatricolata da tre anni e con 50 mila km all’attivo. Al momento della vendita il veicolo viene consegnato dotato della garanzia di conformità e con il contratto di vendita.
Dopo quattro mesi si verifica la rottura del cambio, che rende il mezzo inutilizzabile. Qui entra in gioco la tutela di cui parliamo: il cliente segnala il problema alla concessionaria venditrice e richiede la riparazione in garanzia, essendo nel periodo di validità della stessa; il dealer, tramite il centro di assistenza, analizza il guasto e nel caso in cui riscontri il difetto di conformità è tenuta a intervenire sul mezzo senza costi aggiuntivi per l’automobilista.
Può spiegare nel dettaglio le differenze tra garanzia legale di conformità e garanzia commerciale?
Occorre prestare attenzione a non confondere le due garanzie: rappresentano discipline diverse, che si possono intersecare e talvolta essere complementari, ma che rimangono differenti in modo sostanziale.
La garanzia legale di conformità è, come suggerisce il nome stesso, prevista dalla legge e rappresenta un obbligo inderogabile per il venditore. È opportuno sottolineare che è stata introdotta per tutelare il consumatore e, quindi, chi acquista il bene per uno scopo personale, non per un utilizzo professionale.
Nel settore automobilistico assicura – entro due anni dalla vendita se si tratta di un mezzo nuovo, un anno se usato – che il veicolo sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e dagli accordi contrattuali. Offre una protezione contro difetti di fabbricazione oppure vizi occulti che possono verificarsi nel periodo di validità.
Il soggetto tenuto a rispondere della garanzia nei confronti dell’acquirente è sempre il venditore. I diritti che ne derivano sono la riparazione e, se non è possibile, la sostituzione del mezzo. In alternativa si può richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Caratteristica importante di questa “copertura” è che il soggetto tenuto a rispondere della garanzia nei confronti dell’acquirente/automobilista è sempre il venditore (ma può essere chiamato a rispondere anche il costruttore). I diritti che ne derivano sono la riparazione e, se non è possibile, la sostituzione del mezzo.
Nel caso in cui non sia percorribile nessuna di queste ipotesi, si può richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Il venditore, dunque, non può mai escludere la garanzia legale e tanto meno limitarla tramite accordi scritti.
La garanzia commerciale, invece, rappresenta una forma di tutela aggiuntiva, che può essere proposta facoltativamente dal produttore, nel nostro caso dalla casa automobilistica, attraverso la propria rete di vendita (concessionaria): affianca la garanzia legale e va a estendere o integrare alcuni espetti della stessa (per esempio,
prevede una maggiore durata, l’assistenza stradale, include alcuni componenti specifici dell’auto o interventi rapidi e convenzionati).
Dunque, riassumendo, non sostituisce la garanzia legale, ma la affianca e viene stipulata tramite accordi scritti. Chiaramente, nel momento in cui si dovesse manifestare un problema all’auto si dovrebbe valutare quale delle due tutele sia più idonea a risolverlo.
La garanzia commerciale, invece, rappresenta una forma di tutela aggiuntiva, proposta facoltativamente dal produttore attraverso la propria rete di vendita. Affianca la garanzia legale e ne estende alcuni aspetti, come la durata, l’assistenza stradale o la copertura di componenti specifici.
Quali obblighi di manutenzione gravano sul proprietario del veicolo e in che modo la normativa MVBER incide sulla libertà di scelta dell’officina senza compromettere la validità della garanzia?
Quando parliamo di manutenzione ordinaria in questo ambito ci riferiamo sempre a un obbligo specifico a carico del proprietario del veicolo, il quale ha un ruolo fondamentale nel mantenere valida la garanzia. I danni derivanti da negligenza o imperizia, infatti, non sono mai coperti.
L’automobilista, dunque, è tenuto a far eseguire regolarmente i tagliandi previsti dal costruttore per preservare la funzionalità del veicolo, e lo deve fare nei tempi e nei modi indicati nel libretto. Come? Ovviamente dando mandato a un’officina autorizzata o indipendente di eseguire tale compito, la quale deve effettuare le lavorazioni attenendosi scrupolosamente alle indicazioni della casa auto, utilizzando ricambi originali o equivalenti e oli conformi. Altrettanto importante, anzi addirittura essenziale, è produrre e rilasciare tutta la documentazione che comprovi la lavorazione svolta: quindi, fattura o ricevuta dettagliate, dati del veicolo e aggiornamento del libretto di uso e manutenzione (anche elettronico).
La documentazione, che va conservata da parte del proprietario con estrema cura, ha sempre un ruolo fondamentale nella gestione delle garanzie auto, in particolare nel caso in cui insorgano contenziosi.
La MVBER (Motor Vehicle Block Exemption Regulation), ricordiamo, è una normativa europea che dal 2002 ha introdotto concetti molto importanti, quali quello di ricambio equivalente (non vincolando più a quelli originali) e di accesso alle informazioni tecniche, promuovendo una maggiore concorrenza nel settore del post-vendita automobilistico.
Ha, infatti, affermato un principio basilare, al fine di garantire una maggiore libertà di scelta del consumatore, permettendogli di effettuare tagliandi e riparazioni presso officine indipendenti anche durante il periodo di garanzia legale dell’auto, senza far decadere la stessa (come poteva accadere in passato).
In che modo differiscono le garanzie estese e l’estensione di garanzia dai pacchetti di manutenzione e quali elementi devono essere valutati per comprendere la reale portata della tutela offerta?
Si tratta di due soluzioni molto diverse. Le garanzie estese rappresentano un prolungamento della validità della garanzia legale o di quella commerciale originale offerta dal produttore o dal venditore, senza che l’automobilista sia tenuto a pagare alcunché. L’estensione di garanzia è quel prolungamento di un certo numero di anni o fino al raggiungimento di un determinato chilometraggio che viene proposto al proprietario dietro il pagamento di un corrispettivo economico.
Nessuna delle due può comunque limitare il principio stabilito dalla normativa MVBER, quindi la facoltà del proprietario di effettuare manutenzione e riparazioni presso un’officina indipendente vincolandolo a rivolgersi alla rete ufficiale.I pacchetti di manutenzione, invece, rappresentano servizi aggiuntivi che prevedono, a un determinato costo, lo svolgimento di una manutenzione programmata. Possono essere offerti dalle concessionarie, ma anche dalle reti indipendenti.
Ovviamente non hanno niente a che vedere con la garanzia, non offrendo protezione da guasti oppure da vizi.
Esistono pratiche operative e strumenti più efficaci per gestire un contenzioso in materia di garanzie automobilistiche?
In caso di problemi il proprietario deve tempestivamente rivolgere per iscritto al venditore una richiesta di attivazione della garanzia. Come accade spesso in questi casi, è fondamentale una corretta gestione delle comunicazioni: è importante, infatti, tenere traccia scritta di tutte le mail e le lettere inviate.
Attenzione, poi, ai tempi in cui questa garanzia viene richiesta, perché entro il primo anno dall’acquisto, la prova dell’assenza di un difetto di conformità grava sul venditore, mentre dal tredicesimo mese è, almeno in teoria, il consumatore a dover dimostrare la sussistenza di tale difetto di conformità.
Nella pratica, nel settore automobilistico raramente viene fatta questa richiesta al proprietario del mezzo, dal momento che si ricorre a perizie e analisi tecniche specifiche.
Anche se questo compromette un po’ la velocità della riparazione, soprattutto quando si parla di filiera e quindi devono essere coinvolti una serie di soggetti che vanno al di là del venditore e della casa produttrice.
Ove il costruttore non riconosca la garanzia di conformità le motivazioni addotte possono essere molteplici, anche se statisticamente il rifiuto nasce prevalentemente da una manutenzione ordinaria non effettuata correttamente (per esempio con ricambi o lubrificanti non conformi).
Qui emerge chiaramente come l’aspetto più importante per gestire un contenzioso sia, come già accennato, la documentazione relativa ai tagliandi, che rappresenta lo strumento principale con cui si ha la possibilità di dimostrare che la lavorazione è stata effettuata regolarmente e seguendo le scadenze previste.
Naturalmente questo esempio coinvolge direttamente un altro “giocatore di questa partita”, ossia l’officina che materialmente effettua gli interventi.
Pur dando per scontato che esegua il tagliando a regola d’arte, effettuando le lavorazioni previste, utilizzando componenti quanto meno equivalenti e oli specifici, che la fattura sia compilata e dettagliata, è fondamentale che sia gli operatori sia i proprietari verifichino i dati con la massima attenzione.
È capitato, infatti, che il costruttore rifiutasse di attivare la garanzia anche solo perché era stato indicato un chilometraggio errato dell’auto al momento dell’intervento.
COPERTURE E DIFFERENZE
Nel settore automotive sono previste garanzie, legali e commerciali, che hanno caratteristiche molto differenti e alle quali possono affiancarsi servizi aggiuntivi o complementari. Ecco i principali.
• Garanzia legale di conformità: obbligatoria per legge, viene applicata dalla casa costruttrice e deve essere rilasciata dal venditore; ha una durata minima di due anni dalla data dell’acquisto nel caso di un’auto nuova o di 12 mesi per una usata e tutela l’acquirente da difetti o vizi occulti, assicurando che il mezzo sia conforme ai requisiti previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali.
• Garanzia commerciale: forma di tutela aggiuntiva che può essere proposta facoltativamente dalla casa automobilistica attraverso la propria rete di vendita (concessionaria); affianca la garanzia legale e va a estendere o integrare alcuni espetti della stessa (per esempio, una maggiore durata, l’assistenza stradale, includendo alcuni componenti specifici dell’auto o interventi rapidi e convenzionati).
• Obblighi e soggetti coinvolti:
– il proprietario dell’auto deve far eseguire regolarmente i tagliandi previsti dal costruttore rivolgendosi indifferentemente a un’officina della rete ufficiale o a una indipendente;
– l’officina deve effettuare le lavorazioni attenendosi scrupolosamente alle indicazioni della casa
auto, utilizzando ricambi originali o equivalenti e oli conformi;
– l’autoriparatore deve poi produrre e rilasciare tutta la documentazione che comprovi la lavorazione
svolta, ossia fattura o ricevuta dettagliata oltre ad aggiornare il libretto di manutenzione.
• Diritti: in caso di guasti o rotture dovute a vizi di conformità l’automobilista può richiedere gratuitamente la riparazione e, se non è possibile, la sostituzione del mezzo; nel caso in cui non sia percorribile nessuna di queste ipotesi, si può richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
• Garanzie estese: prolungano la validità della garanzia legale o di quella commerciale originale offerta dal produttore o dal venditore, senza che l’automobilista sia tenuto a pagare alcunché.
• Estensione di garanzia: prolunga la garanzia di un certo numero di anni o fino al raggiungimento di un determinato chilometraggio e viene offerta al proprietario dietro il pagamento di un corrispettivo economico; questa e le garanzie estese non possono in alcun modo limitare il principio stabilito dalla normativa MVBER, quindi la facoltà del proprietario di effettuare manutenzione e riparazioni presso un’officina indipendente.
• Pacchetti di manutenzione: servizi aggiuntivi a pagamento che prevedono, lo svolgimento di tagliandi programmati sul veicolo; possono essere proposti dalle concessionarie, ma anche dalle reti indipendenti e non hanno niente a che vedere con la garanzia, non assicurando protezione da guasti o vizi.



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