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Pneumatici invernali: sostituzione non obbligatoria, facciamo un po’ di chiarezza

Il 15 aprile scorso è scaduto l’obbligo di adottare pneumatici invernali ( o catene da neve a bordo) tutte le zone d’Italia dove era previsto. Ma le sanzioni sono previste solo in caso in cui il pneumatico invernale abbia caratteristiche inferiori rispetto a quanto indicato sul libretto

Nonostante sia passato quasi un mese dalla scadenza dell’obbligo di adozione di pneumatici o dotazioni invernali a bordo, continua a regnare la confusione sull’utilizzo di tali pneumatici anche nel periodo estivo, specie ora che, entro il 15 maggio, bisognerà sostituirli con quelli estivi. Ma è davvero così? Assolutamente no. Gli pneumatici invernali possono essere tenuti montati tutto l’anno purché la circolare del 17 gennaio 2014 precisa che “l’uso dei pneumatici invernali non ha restrizioni di carattere temporale, purché abbiano come riferimento i parametri in carta di circolazione”

È proprio quest’ultima dicitura ad aver creato il caos più totale. Di pneumatici invernali, infatti, ne esistono differenti tipologie e non tutte sono uguali alle altre. In particolare, per il periodo invernale, la Comunità Europea prevede una deroga ai “parametri in carta di circolazione” per quanto riguarda il codice di velocità durante i mesi invernali. Nei mesi freddi, quindi, è possibile montare pneumatici con un codice di velocità inferiore a q (dove q rappresenta i 160km/h). Se quindi, si montano penumatici invernali con un codice di velocità (e dimensioni) uguali a quelli riportati sul libretto di circolazione, non scatta nessun obbligo di sostituzione, se invece si è optato per pneumatici “depotenziati” (ad esempio molti ricostruiti o particolarmente tassellati) bisogna sostituirli, anche perché le multe non sono leggere: da 419 a 1.682 Euro, oltre al ritiro della carta di circolazione e obbligo di revisione del veicolo.