Normativa

La Motorizzazione informa: gomme invernali e catene

Analizziamo con il Direttore della Motorizzazione le normative di riferimento e gli aspetti tecnici relativi a gomme invernali, catene e  calze da neve

Con l’arrivo della stagione invernale anche i veicoli devono essere opportunamente equipaggiati per fare fronte alle diverse condizioni meteo, soprattutto neve e ghiaccio, ed essere in regola con le ordinanze, che impongono l’uso di gomme invernali dal 15 novembre fino al 15 aprile di ogni anno. Tali ordinanze variano in funzione delle aree geografiche e delle caratteristiche climatiche. Occorre tuttavia aver ben chiara le caratteristiche dei vari tipi di pneumatici invernali, sfatando alcuni equivoci che sorgono quando si parla di gomme termiche e gomme da neve. E’ inoltre fondamentale far chiarezza sui punti cardine della normativa  gomme invernali, oltre alle regole dell’ omologazione catene da neve e calze da neve. Qualora non si ricorra agli pneumatici invernali è infatti necessario scegliere esclusivamente catene da neve omologate e calze da neve omologate. Va ricordato che il DM del 10 maggio 2011 considera equivalenti le omologazione Uni 11313 e la Onorm v5117 , quindi possono essere montate indifferentemente catene da neve con entrambe le omologazioni. La norma Onorm v5121 è invece specifica per le calze da neve. Va infine precisato che anche per il cambio delle gomme invernali con quelle estive sono previste regole e scadenze ben precise  per ripristinare le gomme con i codici di velocità corretti.

Con questo nuovo appuntamento insieme all’Architetto Maurizio Vitelli, Direttore generale della Motorizzazione civile, oltre a proporre una panoramica divulgativa sulle normative di riferimento affrontiamo anche gli aspetti tecnici che definiscono i requisiti di sicurezza e i relativi metodi di prova dei dispositivi supplementari di aderenza, cioè le catene da neve e le calze da neve e dei loro metodi di utilizzo.

Architetto Vitelli, sfatiamo ogni dubbio: qual è la differenza tra le gomme termiche e le gomme da neve?

Non c’è alcuna differenza. La normativa europea vigente parla di pneumatici da neve perché tecnicamente, e per le prestazioni che offrono, sono adatti alla circolazione dei veicoli su strade innevate o ghiacciate. La dicitura gomme termiche, invece, si è diffusa comunemente per indicare il migliore comportamento delle gomme alle basse temperature. Ma parliamo dello stesso pneumatico, cioè di quello invernale. La differenza esiste rispetto a quelle estive o a quelle M+S, conosciute con l’espressione “quattro stagioni”. Le gomme estive, infatti, hanno una mescola dura e sono resistenti alle alte temperature mentre quelle quattro stagioni usano la mescola media e sono utilizzabili tutto l’anno, anche se non garantiscono lo stesso comportamento su neve o ghiaccio di quelle invernali “pure”. Le gomme invernali sono adatte all’utilizzo nei periodi freddi perché hanno una mescola morbida, resistente alle temperature basse. Inoltre, grazie alla conformazione del battistrada che trattiene la neve tra le lamelle, hanno una maggiore aderenza sul fondo e possono così garantire le prestazioni antislittamento su fondi innevati o ghiacciati offrendo una migliore stabilità e spazi di frenata più brevi. Sulla spalla riportano i contrassegni della sigla M+S (dall’inglese “Mud and Snow”, che tradotto significa fango e neve), la montagnetta a tre punte e il fiocco di neve.

A quale normativa risponde l’omologazione di queste gomme?

L’omologazione obbligatoria di tutti i pneumatici per autoveicoli avviene ai sensi della Direttiva 92/23/Cee del 1992, oppure in alternativa ai sensi dei Regolamenti Ece/Onu 30 per le autovetture ed Ece/Onu 54 per i veicoli commerciali.

Quali sono le prove a cui vengono sottoposte le gomme da neve per ottenere l’omologazione?

Le prove a cui sono sottoposte le gomme da neve sono le stesse previste per tutti gli altri pneumatici. La normativa prevede verifiche dimensionali, di marcatura, di capacità di carico e velocità. A partire dal 2012, inoltre, per tutti i pneumatici si verificano anche la resistenza al rotolamento, la frenata sul bagnato e la rumorosità. Per la marcatura M+S, che ha identificato sinora i pneumatici da neve, la normativa non prevede invece test prestazionali e la marcatura è stata sempre posta a discrezione del singolo costruttore.

A quale normativa si fa riferimento, invece, per i dispositivi supplementari di aderenza?

Le norme tecniche di riferimento per tali dispositivi, richiamate all’interno del DM del 10 maggio 2011, sono la norma italiana Uni 11313 e la norma austriaca ON V5117. Il Decreto, che ha aggiornato il precedente del 2002, stabilisce l’obbligo di omologazione per tali dispositivi destinati ai veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2 (autovetture e derivati leggeri sino a 3,5 t), ma non lo stabilisce ancora per i veicoli di classe superiore (N2-N2, M2-M3…).

Quali sono gli aspetti tecnici che definiscono i requisiti di sicurezza dei dispositivi supplementari di aderenza per essere commercializzati in Italia?

In base al DM del 10 maggio 2011, i dispositivi supplementari di aderenza devono essere costruiti e omologati in base ai requisiti di sicurezza contenuti nella norma Uni 11313 o nella norma austriaca ON V5117 ed entrambe non sono riferibili ai pneumatici da neve. Per ottenere l’omologazione, questi dispositivi devono superare le prove di resistenza meccanica, di usura e di corrosione, di aderenza al battistrada, del comportamento su strada e quindi l’efficacia di utilizzo con test in frenata e accelerazione su fondo ghiacciato e innevato.

In quali casi e per quali veicoli la normativa consente l’uso delle catene?

I veicoli che devono essere equipaggiati con le catene da neve omologate (l’omologazione Uni 11313 e ON V5117 sono considerate equivalenti) sono le autovetture o i derivati con massa inferiore alle 3,5 tonnellate e i relativi rimorchi (veicoli di categoria M1, N1, O1, O2). In Italia, sulle strade e nei periodi stagionali ove vige l’obbligo di catene o pneumatici da neve, tale disposizione riguarda tutti i veicoli, quindi anche autocarri e autobus, ma per questi non vi è obbligo di dispositivi omologati, la cui norma tecnica è in definizione a livello europeo. Attualmente solo l’Austria ha una norma tecnica obbligatoria per i veicoli commerciali e gli autobus ed è la ON V5119.

Cosa sono tecnicamente le calze da neve?

Le calze da neve possono essere considerate dispositivi supplementari di aderenza che solitamente sono realizzati in materiali non metallici.

Sono omologate?

In Italia le norme di riferimento per i dispositivi supplementari sono sempre la Uni 11313 o la sua equivalente ON V5117. La norma ON V5121, invece, è specifica per le calze e al momento non può essere considerata equivalente a quelle prescritte alle quali abbiamo già fatto riferimento.

Come ci si deve regolare rispetto all’utilizzo di dispositivi di aderenza al momento non omologabili con le regole Cuna in Italia?

A tale proposito, si rende necessario specificare che è inesatto parlare di “regole Cuna”. Fino al 2010 il riferimento era la tabella Cuna NC 178-01; nel 2011 tale norma è stata però aggiornata e trasformata in norma Uni 1313 per poi essere inserita nel decreto ministeriale DM del 10 maggio 2011, che contiene le norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2 (Gazzetta Ufficiale n° 185 del 10 agosto 2011).

Che differenza c’è tra l’omologazione Uni e l’omologazione Onorm?

L’omologazione ai sensi della Uni 11313 è più restrittiva della Onorm V5117 in termini di requisiti tecnici. Il DM 10 maggio 2011, tuttavia, ha precisato che le due omologazioni sono considerate praticamente equivalenti.

Quali veicoli possono montare le catene da neve omologate Uni e quali, invece, quelle omologate Onorm?

In Italia i veicoli che devono essere equipaggiati con le catene da neve omologate sono le autovetture o i derivati con massa inferiore alle 3,5 t e i relativi rimorchi (veicoli di categoria M1, N1, O1, O2). L’omologazione Uni 11313 e la Onorm V5117 sono considerate comunque equivalenti dal DM del 10 maggio 2011, quindi possono essere montate indifferentemente catene da neve con entrambe le omologazioni.

Esiste un’ordinanza nazionale di riferimento per l’utilizzo delle catene da neve?

Non esistono ordinanze nazionali di riferimento, in quanto l’Art. 6 del Codice della strada specifica che le ordinanze vengono emanate dagli enti che gestiscono le strade, in funzione delle specifiche necessità locali e delle caratteristiche climatiche o delle condizioni meteorologiche. In base alle ordinanze provinciali attualmente in vigore, ove vige l’obbligo di avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli tali dispositivi devono essere omologati secondo le norme già citate (la Uni 11131 e la ON V5117), oppure i veicoli devono essere equipaggiati con pneumatici da neve.

In conclusione, Architetto, gli autoriparatori che consigli possono dare agli automobilisti?

Alla luce di quanto abbiamo illustrato, gli autoriparatori possono informare tecnicamente gli automobilisti sulla differenza tra le diverse categorie di gomme e sull’utilizzo prescritto per ciascun tipo secondo la normativa vigente. Ovviamente senza dimenticare che, allo stato attuale, è assolutamente equivalente avere le catene a bordo, da montare quando necessario, o l’installazione dei pneumatici invernali. Bisogna, inoltre, fare presente che le gomme invernali consentono di circolare regolarmente ovunque, con pioggia, neve o ghiaccio, mentre le catene richiedono una circolazione un po’ più controllata, nel senso che i veicoli equipaggiati con tali dispositivi, all’occorrenza, possono muoversi a bassa velocità su uno strato di neve.