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Sentenza Cassazione: lecito trattenere il veicolo se il cliente non paga

Se l’autoriparatore non viene pagato può trattenere l’auto del cliente insolvente. È quanto ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n.48251 del 15 novembre 2016, ribadendo il principio che se l’autoriparatore si limita a trattenere il veicolo – senza compiere atti idonei a configurare un’attitudine “da proprietario” (come ad esempio noleggiare o cercare di vendere il veicolo) – non incorre nel reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p., ma solo illecito civile, eventualmente accertabile davanti al giudice civile.

La sentenza dà una nuova interpretazione alla vicenda di due autoriparatori che erano stati condannati sia dal Tribunale di Teramo che dalla Corte d’Appello dell’Aquila perchè non avevano restituito due veicoli detenuti in custodia, a un loro debitore, in ragione del mancato pagamento. I due hanno presentato ricorso alla Cassazione, convinti di avere esercitato il “diritto di ritenzione”.

La Corte ha chiarito che “non integra il delitto di appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest’ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà” (Cass. 17295 del 23/03/2011). Dunque chi trattiene un bene che detiene in forza di un rapporto obbligatorio (in questo caso il riparatore), ha il diritto di ritenzione, in forza degli art. 2756 comma 3 e 2761 c.c., che consentono al creditore depositario di un bene di trattenerlo. I due riparatori sono stati dunque prosciolti.

La sentenza fornisce un indirizzo per tutti gli operatori del settore, carrozzieri compresi, ma la questione resta comunque “scivolosa” e non immune a rischi. Qualora il cliente si rivolga alle autorità, si rischia infatti di incorrere in un processo penale, e la sentenza della Cassazione, per quanto importante, non è vincolante, e i giudici potrebbero anche discostarsi e pronunciarsi diversamente.